| Tutela delle acque dall'inquinamento/Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento - D. L. n. 152/99 | |
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 29 Maggio1999 | |
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Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. In corsivo e grossetto sono indicate le variazioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22/07/99, n. 170 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; E M A N A il seguente decreto legislativo: TITOLO I Articolo 1 - (Finalità)
Articolo 2 - (Definizioni) Ai fini del presente decreto si intende per: | |
| a - | "abitante equivalente": il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; |
| b - | "acque ciprinicole": le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille; |
| c - | "acque costiere": le acque al di fuori della linea di bassa marea o del limite esterno di un estuario; |
| d - | "acque salmonicole": le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni; |
| e - | "estuario": l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente; in via transitoria sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa (*); |
| f - | "acque dolci": le acque che si presentano in natura con una bassa concentrazione di sali e sono considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile; |
| g - | "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; |
| h - | "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; |
| i - | "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento; |
| l - | "acque sotterranee": le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo; |
| m - | "agglomerato": area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale; |
| n - | "applicazione al terreno": l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno; |
| o - | "autorità d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36; |
| p - | "bestiame": si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto; |
| q - | "composto azotato": qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso; |
| r - | "concimi chimici": qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale; |
| s - | "effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato; |
| t - | "eutrofizzazione": arricchimento delle acque in nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto ovvero del fosforo, che provoca una proliferazione delle alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate; |
| u - | "fertilizzante": fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n.748, ai fini del presente decreto è fertilizzante qualsiasi sostanza contenente, uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera v); |
| v - | "fanghi": i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane; |
| z - | "inquinamento": lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque; |
| aa - | "rete fognaria": il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane; |
| ab - | "scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art.40; |
| ac - | "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; |
| ad - | "trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del presente decreto; |
| ae - | "trattamento primario": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%; |
| af - | "trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5; |
| ag - | "stabilimento industriale" o, semplicemente, "stabilimento": qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico; |
| ah - | "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo; |
| ai - | "zone vulnerabili": zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi |
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Articolo 3 (Competenze)
TITOLO II - OBIETTIVI
DI QUALITÀ Articolo 4 - (Disposizioni generali)
Articolo 5
Articolo 6 - (Obiettivo di qualità per specifica destinazione)
Capo II - Acque a specifica destinazione Articolo 7
Articolo 8 - (Deroghe)
Articolo 9 - (Acque di balneazione)
Articolo 10 - (Acque dolci idonee alla vita dei pesci)
Articolo 11 - (Successive designazioni e revisioni)
Articolo 12 - (Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci)
Articolo 13 - (Deroghe)
Articolo 14 - (Acque destinate alla vita dei molluschi)
Articolo 15
Articolo 16 - (Deroghe)
Articolo 17 - (Norme sanitarie)
TITOLO III Articolo 18 - (Aree sensibili)
Articolo 19 - (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)
Articolo 20 - (Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili)
Articolo 21
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| a - | dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; |
| b - | accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; |
| c - | spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; |
| d - | dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; |
| e - | aree cimiteriali; |
| f - | apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; |
| g - | apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; |
| h - | gestione di rifiuti |
| i - | stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; |
| l - | centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; |
| m - | pozzi perdenti; |
| n - | pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. |
Articolo 23
All’articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente comma: All’articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono aggiunte
in fine le seguenti parole: Le regioni, sentita le autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.
Capo III Articolo 27 - (Reti fognarie)
Articolo 28 - (Criteri generali della disciplina degli scarichi)
Articolo 29 - (Scarichi sul suolo)
Articolo 30 - (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)
Articolo 31 - (Scarichi in acque superficiali)
Articolo 32
Articolo 34 - (Scarichi di sostanze pericolose)
Capo IV Articolo 35
Articolo 36
Articolo 37 - (Impianti di acquacoltura e piscicoltura)
Articolo 38 - (Utilizzazione agronomica)
Articolo 40 - (Dighe)
TITOLO IV Articolo 42
CAPO II Articolo 45 - (Criteri generali)
(Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)
(Approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane)
Articolo 48 - (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)
Capo III Articolo 49 - (Soggetti tenuti al controllo)
(Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico)
Articolo 53 - (Interventi sostitutivi) TITOLO V Articolo 54 - (Sanzioni amministrative)
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (22 kb))
(Danno ambientale, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)
CAPO II Articolo 59 - (Sanzioni penali)
Articolo 60 - (Obblighi del condannato)
Articolo 61 - (Circostanza attenuante)
Articolo 62 - (Norme transitorie e finali)
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| a. | direttiva 75/440/CEE relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; |
| b. | direttiva 76/464/CEE concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico; |
| c. | direttiva 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; |
| d. | direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; |
| e. | direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura; |
| f. | direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; |
| g. | direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini; |
| h. | direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio; |
| i. | direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini; |
| l. | direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano; |
| m. | direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell’allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco I dell’allegato della direttiva 76/464/CEE; |
| n. | direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco I della direttiva 76/464/CEE; |
| o. | direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane; |
| p. | direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; |
| q. | direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti dell’allegato I. |
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Le previsioni del presente decreto possono essere derogate solo temporaneamente e in caso di comprovate circostanze eccezionali, per motivi di sicurezza idraulica volti ad assicurare l’incolumità delle popolazioni.
Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell’articolo 28, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa del presente decreto e nei piani di tutela di cui all’articolo 44, comma 3.
Resta fermo quanto disposto dall’articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE.
L’abrogazione degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 così come modificato ed integrato, quest’ultimo, dall’articolo 2, commi 3 e 3 bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172, ha effetto dall’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Il canone o diritto di cui all’articolo 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni continua ad applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all’abrogazione del tributo ad opera del presente decreto. Per l’accertamento e la riscossione si osservano le disposizioni relative al tributo abrogato.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le norme tecniche di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 48 in data 21 febbraio 1977.
Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate con l’articolo 63 restano in vigore, ove compatibili con gli allegati al presente decreto e fino all’adozione di specifiche normative in materia.
Le aziende agricole esistenti tenute al rispetto del codice di buona pratica agricola ai sensi dell’articolo 19, comma 5 devono provvedere all’adeguamento delle proprie strutture entro due anni dalla data di designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 38, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso di scarichi per i quali l’obbligo di autorizzazione è stato introdotto dalla presente normativa. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere dell’autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Coloro che effettuano scarichi già esistenti di acque reflue, sono obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal presente decreto, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite dalle regioni, dall’ente gestore delle fognature e dalle altre autorità competenti in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto già previsto dalla normativa previgente.
Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 14;
Le regioni, e le provincie autonome e gli enti attuatori provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto anche sulla base di risorse finanziarie definite da successive disposizioni di finanziamento nazionali e comunitarie.
All’art.8, comma 2, della Legge 8 ottobre 1997, n.344 sostituire al comma 1 così come modificato, il periodo: "tenendo conto della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane" con il seguente periodo "tenendo conto del decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle fonti agricole". Articolo 63 - (Abrogazione di norme)
All. 1 - Monitoraggio e classificazione delle
acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale |
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| Tutela delle acque dall'inquinamento/Tutela delle acque dall'inquinamento - D.L. 18/08/00, n. 258 | |
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2000 - Supplemento ordinario n. 153 | |
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"Tutela delle acque dall'inquinamento - Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998 n. 128" IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità' europee (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'articolo 1, comma 4; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche, concernente disposizioni in materia di risorse idriche; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali, della giustizia, degli affari esteri e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni
Art. 2. Competenze
Art. 3. Perseguimento obiettivo di qualita' ambientale
Art. 4. Aree sensibili
Art. 5. Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
Art. 6. Pianificazione del bilancio idrico
Art. 7. Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Art. 8. Acque minerali
Art. 9. Criteri per la disciplina degli scarichi
Art. 10. Scarichi sul suolo
Art. 11. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
Art. 12. Scarichi in acque superficiali
Art. 13. Scarichi in reti fognarie
Art. 14. Scarichi di sostanze pericolose
Art. 15. Immersione in mare di materiale
Art. 16. Autorizzazione al trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue
Art. 17. Utilizzazione agronomica
Art. 18. Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
Art. 19. Criteri generali
Art. 20. Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
Art. 21. Sanzioni amministrative
2.1. L'articolo 55 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' sostituito dal seguente:
Art. 22. Competenza e giurisdizione
Art. 23. Sanzioni penali
Art. 24. Norme finali
Art. 25. Modifiche agli allegati
Art. 26. Abrogazioni
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 agosto 2000
Visto, il Guardasigilli: Fassino Avvertenza: |
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| Allegato 1 - | Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale |
| Allegato 2 - | Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale |
| Allegato 3 - | Rilevamento delle carateristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica |
| Allegato 4 - | Contenuti dei piani di tutela delle acque |
| Allegato 5 - | Limiti di emissione degli scarichi idrici |
| Allegato 6 - | Criteri per la individuazione delle aree sensibili |
| Allegato 7 - | Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola - Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari |
| Tutela delle acque dall'inquinamento/Qualità delle acque destinate al consumo umano-D.L.vo 02/02/2001,n.31 | ||
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001 | ||
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Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» (legge comunitaria 1999), e in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato A; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per gli affari regionali;
EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. - Finalità 1. Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia. Art. 2. - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: |
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| a) "acque destinate al consumo umano": | ||
| 1)
le acque trattate o non trattate, destinate
ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri
usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fomite
tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie
o in contenitori; 2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale; |
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| b) "impianto di distribuzione domestico": le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione; | ||
| c) "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, cosí come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modifiche; | ||
| d) "autorità d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, l'amministrazione pubblica titolare del servizio". | ||
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Art. 3. - Esenzioni 1. La presente normativa non si applica: |
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| a) | alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute; | |
| b) | alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali. | |
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Art. 4. - Obblighi generali 1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano: | ||
| a) | non devono contenere microrganismi e parassiti, nè altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; | |
| b) | fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I; | |
| c) | devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 1. | |
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3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può avere
l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualità
delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla
tutela della salute umana, nè l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate
alla produzione di acqua potabile.
Art. 5. - Punti di rispetto della conformità 1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti: | ||
| a) | per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano; | |
| b) | per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna; | |
| c) | per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori; | |
| d ) | per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa. | |
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2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore si considera aver
adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro
fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato
all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui
l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell'edificio o
della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato
I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua
fuoriesce dal rubinetto. 3. Qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, le aziende unità sanitarie locali, anche in collaborazione l'autorità d'ambito e con il gestore, dispongono che: | ||
| a) | siano prese misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura; | |
| b) | i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare. | |
|
Art. 6. - Controlli 1. I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'articolo 5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono essere effettuati: | ||
| a) | ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano; | |
| b) | agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione; | |
| c) | alle reti di distribuzione; | |
| d) | agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori; | |
| e) | sulle acque confezionate; | |
| f) | sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari; | |
| g) | sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile. | |
|
2. Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli
di cui al comma 1 devono essere estesi anche all'idoneità del mezzo di trasporto. 3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma 1 verificano l'efficacia della disinfezione e accertano che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa. 4. In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri dell'allegato I, le specifiche indicate dall'allegato III. 5. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure di controllo analitico della qualità sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della sanità, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità. Il controllo è svolto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Art. 7. - Controlli interni 1. Sono controlli interni i controlli effettuati dal gestore del servizio
idrico integrato per la verifica della qualità dell'acqua destinata al
consumo umano. Art. 8. - Controlli esterni 1. I controlli esterni sono quelli svolti dall'azienda unità sanitaria
locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate
al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base
di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni
in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo
dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione
domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa
rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l'anno,
nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II. Art. 9. - Garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali 1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per
l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione
delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze
o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano
in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono
impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela
della salute umana prevista dal presente decreto. Art. 10. - Provvedimenti e limitazioni dell'uso 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso
in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondano ai valori
di parametro fissati a norma dell'allegato I, l'autorità d'ambito, d'intesa
con l'azienda unità sanitaria locale interessata e con il gestore, individuate
tempestivamente le cause della non conformità, indica i provvedimenti
necessari per ripristinare la qualità, dando priorità alle misure di esecuzione,
tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente
e del potenziale pericolo per la salute umana. Art. 11. - Competenze statali 1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti: | ||
| a) | le modifiche degli allegati I, II e III, in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede comunitaria; | |
| b) | la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a); | |
| c) | l'adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati nell'allegato III, punto 1, previa verifica, da parte dell'Istituto superiore di sanità, che i risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati; di tale riconoscimento deve essere data completa informazione alla Commissione europea; | |
| d) | l'adozione, previa predisposizione da parte dell'Istituto superiore di sanità, dei metodi analitici di riferimento da utilizzare per i parametri elencati nell'allegato III, punti 2 e 3, nel rispetto dei requisiti di cui allo stesso allegato; | |
| e) | l'individuazione di acque utilizzate in imprese alimentari la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale; | |
| f) | l'adozione di norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione delle acque; | |
| g) | l'adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti di acquedotto, nonchè per lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la manutenzione, la chiusura e la riapertura dei pozzi; | |
| h) | l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in contenitori; | |
| i) | adozione di prescrizioni tecniche concernenti l'impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi; | |
| l) | l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua destinata al consumo umano. | |
|
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i)
l), sono esercitate dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero
dell'ambiente, per quanto concerne le competenze di cui alle lettere a)
e b); sentiti i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, per quanto
concerne la competenza di cui alla lettera f); di concerto con il Ministero
dei trasporti e della navigazione per quanto concerne la competenza di cui
alla lettera l). Le funzioni di cui al comma 1, lettera g), sono esercitate
dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri della sanità
e dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e delle politiche agricole e forestali. 3. Gli oneri economici connessi all'eventuale attività di sostituzione esercitata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti a norma del presente decreto alle regioni e agli enti locali, sono posti a carico dell'ente inadempiente. Art. 12. - Competenze delle regioni o province autonome 1. Alle regioni e alle province autonome compete quanto segue: | ||
| a) | previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali; | |
| b) | esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile; | |
| c) | concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all'allegato I parte B o fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), e gli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 13; | |
| d) | adempimenti relativi all'inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell'allegato I, parte C, di cui all'articolo 14; | |
| e) | adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali è necessaria particolare richiesta di proroga di cui all'articolo 16; | |
| f) | adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano; | |
| g) | definizione delle competenze delle aziende unità sanitarie locali. | |
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Art.13.-Deroghe 1. La regione o provincia autonoma pub stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della sanità con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, purchè nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e semprechè l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 è fissato su motivata richiesta della regione o provincia autonoma, corredata dalle seguenti informazioni: | ||
| a) | motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado della risorsa idrica; | |
| b) | i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga; | |
| c) | l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; | |
| d) | un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti; | |
| e) | il piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame. | |
|
3. Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, comunque non superiore
ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo,
la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità una
circostanziata relazione sui risultati conseguiti, ai sensi di quanto disposto
al comma 2, nel periodo di deroga, in ordine alla qualità delle acque, comunicando
e documentando altresí l'eventuale necessità di un ulteriore periodo di
deroga. 4. Il Ministero della sanità con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che potrà essere concesso dalla regione. Tale periodo non dovrà, comunque, avere durata superiore ai tre anni. 5. Sei mesi prima della scadenza dell'ulteriore periodo di deroga, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità un'aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti. Qualora, per circostanze eccezionali, non sia stato possibile dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua, la ragione o la provincia autonoma documenta adeguatamente la necessità di un'ulteriore periodo di deroga. 6. Il Ministero della sanità con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, previa acquisizione del patere favorevole della Commissione europea, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che non deve essere superiore a tre anni. 7. Tutti i provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue: | ||
| a) | i motivi della deroga; | |
| b) | i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro; | |
| c) | l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; | |
| d) | un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli; | |
| e) | una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame; | |
| f) | la durata della deroga. | |
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8. I provvedimenti di deroga debbono essere trasmessi al Ministero della
sanità ed al Ministero dell'ambiente entro e non oltre quindici giorni dalla
loro adozione. 9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se l'azione correttiva intrapresa a norma dell'articolo 10, comma 1, è sufficiente a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e stabilisce il periodo necessario per ripristinare la conformità ai valori di parametro. La regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità, entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi del presente comma. 10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non è consentito se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si è verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti. 11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinchè la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di derogaGli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno. 12. La regione o la provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche. 13. Il Ministero della sanità, entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla Commissione europea i provvedimenti di deroga adottati ai sensi del presente articolo e, nei casi di cui ai commi 3 e 4, i risultati conseguiti nei periodi di deroga. 14. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano. Art. 14. - Conformità ai parametri indicatori 1. In caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato I, l'autorità d'ambito, sentito il parere dell'azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalia non conformità ai valori di parametro o alle specifiche predetti, dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la regione o la provincia autonoma comunica al Ministero della sanità e dell'ambiente le seguenti informazioni relative ai casi di non conformità riscontrati nell'anno precedente: | ||
| a) | il parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei controlli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata delle situazioni di non conformità; | |
| b) | l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; | |
| c) | una sintesi dell'eventuale piano relativo all'azione correttiva ritenuta necessaria, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la relativa copertura finanziaria nonchè disposizioni in materia di riesame. | |
|
3. Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l'obbligo di cui al comma
2 e assolto mediante la trasmissione di una relazione contenente à parametri
interessati con i relativi valori e la popolazione coinvolta. 4. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano. Art. 15. - Termini per la messa in conformità 1. La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B. Art. 16. - Casi eccezionali 1. In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, qualora
non sia possibile un approvvigionamento di acque destinate al consumo
umano, conformi ai valori di parametro di cui all'allegato I, con nessun
mezzo congruo, il Ministero della sanità, su istanza della regione, o
provincia autonoma, può chiedere alla Commissione europea la proroga del
termine di cui all'articolo 15 per un periodo non superiore a tre anni. Art. 17. - Informazioni e relazioni 1. Il Ministero della sanità provvede all'elaborazione ed alla pubblicazione
di una relazione triennale sulla qualità delle acque destinate al consumo
umano al fine di informare i consumatori. Art. 18. - Competenze delle regioni speciali e province autonome 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano Art. 19. - Sanzioni 1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. 3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale. 4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli articoli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorità è punita: | ||
| a) | con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non è fornita al pubblico; | |
| b) | con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico; | |
| c) | con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano. | |
|
5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi
milioni.
Art. 20 - Norme transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236, cessano di avere efficacia al momento della effettiva
vigenza delle disposizioni del presente decreto legislativo, conformemente
a quanto previsto dall'articolo 15, fatte salve le proroghe concesse dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 16. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. | ||
| Allegato 1 - PARAMETRI E VALORI DI PARAMETRO | ||
| Parte A - Parametri microbiologici |
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| Parte B - Parametri chimici |
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| Parte C - Parametri indicatori |
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| Allegato 2 - CONTROLLO | ||
| Allegato 3 - SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI | ||
| Tutela delle acque dall'inquinamento Qualità delle acque - Attuazione direttiva CEE 80/778-D.P.R.n.236/88 | |
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 30/06/1988 | |
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Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Vista la direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183; Considerato che in data 11 aprile 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; Emana il seguente decreto Art. 1. Principi generali
Art. 2. Campo di applicazione Art. 3. Requisiti di qualità Art. 4. Aree di salvaguardia
delle risorse idriche Art. 5. Zona di tutela assoluta Art. 6. Zona di rispetto Art. 7. Zone di protezione Art. 8. Competenze statali Art. 9. Competenze regionali Art. 10. Frequenze di campionamento
e metodi di analisi Art. 11. Controlli Art. 12. Controlli sanitari Art. 13. Controlli interni Art. 14. Controllo degli acquedotti Art. 15. Impiego degli antiparassitari Art. 16. Valore massimo ammissibile Art. 17. Deroghe Art. 18. Esercizio della deroga Art. 19. Proroga Art. 20. Competenza delle regioni
speciali e province autonome Art. 21. Sanzioni Art. 22. Disposizioni finali |
|
| ALLEGATO I | - REQUISITI DI QUALITÀ |
| ALLEGATO II | - MODELLI E FREQUENZE DELLE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO |
| ALLEGATO III | - METODI ANALITICI DI RIFERIMENTO |
| Tutela delle acque dall'inquinamento/Vasche Imhoff-dispersione liquami-Estratto Delibera C.I.del 04/02/77 | |
Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 - 21 Febbraio 1977 | |
|
Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 , lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. ( ... ) Le vasche settiche di tipo ImhoffLe vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti
distinti per il liquame e il fango, devono essere costruite a regola d'arte,
sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, in quanto sono
anch'esse completamente interrate, sia per permettere un idoneo attraversamento
del liquame nel primo comparto, permettere un'idonea raccolta del fango nel
secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame
chiarificato. Dispersione nel terreno mediante sub-irrigazioneIl liquame proveniente dalla chiarificazione, mediante condotta a tenuta, perviene
in vaschetta in muratura o in calcestruzzo a tenuta con sifone di cacciata,
per l'immissione nella condotta o rete disperdente, di tipo adatto al liquame
di fogna.
La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due condotte disperdenti deve
essere di circa 30 metri. |